OLYMPIAPP
GESTIONE ASSOCIAZIONE
SCEGLIERE UNA FORMA ASSOCIATIVA
Il primo passo importante da compiere per costituire un’associazione sportiva è quello di scegliere la forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere.
Le tipologie di associazioni esistenti sono: associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta e ONLUS.
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
È la forma più elementare e l’iter di costituzione è molto semplice e non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell’autorità amministrativa, può essere sufficiente un accordo verbale tra i soggetti che intendono svolgere l’attività, ma se l’associazione intende assumere la veste di ASD la forma scritta è obbligatoria. Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato FONDO COMUNE ed è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione. Il fondo comune non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita. Nell’associazione non riconosciuta i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
In questo caso l’ente è dotato di personalità giuridica ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento è necessario che l’associazione venga costituita mediante atto pubblico ed esso andrà richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo. Una volta ottenuto il riconoscimento ed effettuata l’iscrizione nell’apposito registro, l’associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.
ONLUS
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono richiedere la qualifica di ONLUS alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale. Le ASD che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale possono, in presenza di determinate condizioni, chiedere il riconoscimento della qualità di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e usufruire, quindi, di ulteriori agevolazioni fiscali.
-L’attività deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
-Ha il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse;
– Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS, che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura;
-l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del Lavoro e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
-l’uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».