Si apre la seconda trance degli ammessi al beneficio fiscale in forma di credito di imposta del 2020

Bonus Sport 2020
Bonus Sport 2020
Si apre la seconda trance degli ammessi al beneficio fiscale in forma di credito di imposta del 2020

Le imprese, gli enti non commerciali e le persone fisiche devono effettuare le erogazioni liberali entro il 3 dicembre 2020 tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Entro il 10 dicembre 2020 gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, devono dare comunicazione al Dipartimento per lo sport dell’avvenuto versamento in denaro, compilando l’apposito modulo ed inviandolo per PEC a: ufficiosport@pec.governo.it specificando nell’oggetto del messaggio: “Sport bonus 2020 – comunicazione avvenuto versamento numero seriale …”

La legge di bilancio 2020, approvata lo scorso 27 dicembre 2019, ai commi 177, 178 e 179 dell’art. 1, ha esteso anche all’anno 2020 la disciplina del credito di imposta prevista dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 621 a 626).
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possono accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito d’imposta spettante è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al citato credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con il DPCM del 30 aprile 2019 sono state stabilite le disposizioni di attuazione di questa misura.

I modelli sono disponibili direttamente sul sito del Dipartimnto per lo sport al seguente link.